Il Maputo Protocol è un strumento internazionale per la tutela dei diritti umani redatto dall’Unione Africana (UA) ed entrato in vigore nel 2005.
Consiste in un trattato sui diritti delle donne in Africa il cui progetto è iniziato nel 1995 durante un incontro dei capi di Stato e dei Paesi membri dell’UA.

L’11 luglio del 2003 a Maputo, in Mozambico, è stato adottato ufficialmente dall’Unione Africana nel contesto degli accordi definiti dalla Carta Africana dei diritti dell’Uomo e dei popoli per entrare definitivamente in essere due anni dopo.

Il protocollo è incentrato sui diritti e sul ruolo delle donne in Africa e vuole garantire e tutelare i loro diritti in tutti gli aspetti della vita – da quella politica a quella sociale, fino alla sfera privata – garantendo equità e parità con gli uomini e autonomia e indipendenza sulle scelte che riguardano la vita personale.

E’ composto da 32 articoli che impegnano i Paesi che lo hanno ratificato ad adeguare la propria legislazione interna con l’introduzione e la tutela dei diritti delle donne.

Per ogni donna devono essere garantiti aspetti quali: il diritto alla dignità, alla vita, all’integrità psichica, all’eredità alla morte del marito, al possesso della terra, all’istruzione, al matrimonio consensuale, alla contraccezione e all’autonomia della pianificazione familiare.

Il protocollo – per la prima volta – condanna formalmente tutte le pratiche lesive dell’integrità psichica e fisica della donne, come le mutilazioni genitali femminili.

Le origini del Protocollo

Nel marzo del 1995, a Lomè, nel Togo, durante un incontro organizzato dal movimento Woman in Law and development in Africa (WiLDAF) è stato riconosciuto formalmente che i diritti delle donne erano spesso stati emarginati nel contesto dei diritti umani ed è emersa l’esigenza dello sviluppo di un protocollo specifico per la Carta africana sui diritti umani e delle persone per affrontare la questione dei diritti del genere femminile.

L’OUA, l’Organizzazine per l’Unità Africana, durante l’assemblea, incaricò la Commissione africana sui diritti dell’uomo e dei popoli (ACHPR) di sviluppare un protocollo riguardante la questione femminile durante la sua 31ª sessione ordinaria che si sarebbe tenuta nel giugno 1995, ad Addis Abeba.
A questo punto è iniziata una lunga e ragionata genesi del documento che ha, negli anni successivi, subito rallentamenti e numerose revisioni.

Maputo Protocol.

Una prima bozza è stata prodotta da un gruppo di esperti, membri dell’ACHPR, in rappresentanza di ONG africane e osservatori internazionali, in un’assemblea organizzata dall’ACHPR stessa in collaborazione con una Commissione internazionale.
Nella 22ª sessione dell’ACHPR, nell’ottobre 1997, lo schema su cui si era iniziato a lavorare è stato presentato e fatto circolare tra le altre ONG per ricevere i primi commenti, le prime valutazioni e per farlo conoscere.

E’ così iniziato un processo di revisione in cooperazione con le altre ONG coinvolte che ha avuto luogo in diverse sessioni tra il 1997 e il 1998.

Durante la 23ª sessione dell’ACHPR è stata approvata la nomina di Julienne Ondziel Gnelenga, un avvocato congolese, come prima relatrice speciale sui diritti delle donne in Africa, incaricandola di lavorare per l’adozione del progetto e per la finalizzazione del protocollo.

L’allora Segretariato dell’OUA ha ricevuto la bozza completa nel 1999 e nel 2000, ad Addis Abeba: il lavoro fino ad allora prodotto è stata fuso e integrato con la Bozza di Convenzione sulle pratiche tradizionali in una sessione congiunta del Comitato interafricano e dell’ACHPR.

Dopo ulteriori revisioni studiate da gruppi di esperti in varie riunioni e conferenze tenutesi nell’arco de 2001, il processo ha subito un rallentamento e si è bloccato: il protocollo non è così stato presentato al vertice inaugurale dell’Unione Africana nel 2002.

All’inizio del 2003 Equality Now, l’orgnaizzazione non governativa per la difesa e promozione dei diritti umani delle donne e delle ragazze, ha ospitato una conferenza con lo scopo di organizzare una campagna per fare pressione sull’Unione Africana affinché il protocollo venisse adottato.
Fu così che il testo del protocollo venne finalmente rivisto e portato al livello degli standard internazionali in materia di diritti umani.

L’Unione Africana riprese in mano il processo di redazione del documento che venne completato in ogni parte e adottato ufficialmente dai suoi vertici l’11 luglio 2003.

Adesioni e controversie

Ad oggi il Protocollo è stato firmato da 49 Paesi dell’Unione Africana e ratificato e firmato da 42.

Controversie

Sono in particolare due i punti del protocollo soggetti a critiche e frutto di controversie.

Opposizione cristiana

Da parte di più istituzioni di fede cristiana vengono in particolare criticati i diritti riproduttivi concessi alla donne, per quel che riguarda l’aborto specialmente, come incompatibili con la morale cristiana tradizionale.

Nel 2007 papa Benedetto XVI ha descritto questi diritti come frutto di “un tentativo di banalizzare di nascosto l’aborto”.

Opposizione musulmana

In alcuni Paesi a maggioranza musulmana, in particolare nel Niger, sono emerse delle incompatibilità di alcuni articoli del Protocollo con alcune tradizioni molto comuni nella cultura nazionale, specialmente riguardo l’età in cui una donna può sposarsi.

Il Protocollo di Maputo

Consiste in un documento suddiviso in 32 articoli e sotto-articoli.

Data di adozione
11/07/2003

Data di entrata in vigore
25/11/2005

Organizzazione
Unione Africana

Questa è la lista degli articoli, accompagnati da una sintesi delle disposizioni che vengono date agli Stati che adottano il protocollo.

Articolo II
Eliminazione della discriminazione contro la donna

Gli Stati Parti devono impegnarsi a combattere ogni forma di discriminazione contro la donna attraverso le più appropriate misure legislative e istituzionali.
Deve essere garantito l’impegno di modificare costumi sociali e culturali basati sull’idea dell’inferiorità o superiorità di un sesso sull’altro attraverso sistemi educativi, di informazione e di comunicazione improntati su un’ottica inclusiva e volta al rispetto della persona.

Articolo III
Diritto alla dignità

Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare e migliorare la protezione dei diritti delle donne dal punto di vista legale, personale e di salvaguardarle da ogni tipo di violenza.
Ogni donna ha il diritto di crescere e costruire la propria personalità liberamente.

Articolo IV
I diritti alla vita, all’integrità e alla sicurezza della persona

Viene condannata ogni forma di sfruttamento e di violenza nei confronti delle donne a cui vanno garantiti il rispetto, l’integrità e la sicurezza.
Gli Stati Parti devono impegnarsi nell’adottare misure legislative, economiche e sociali che condannino ogni forma di violenza contro le donne cercando altresì di sradicare elementi culturali e tradizionali che in qualche modo legittimano o tollerano la violenza contro la donna.

Articolo V
Eliminazione delle pratiche pregiudizievoli

Attraverso l’adozione di adeguate misure legislative gli Stati Parti si impegnano a proibire e condannare ogni forma di pratica violenta nei confronti delle donne e di conformare la legislazione in materia agli standard riconosciuti internazionalmente.
Ciò implica l’adozione di politiche più consapevoli in ambito sociale sul tema e la proibizione – attraverso un solido sistema legislativo – di ogni forma di mutilazione genitale, medicalizzazione o para-medicalizzazione, per eliminare tali pratiche definitivamente.

Articolo VI
Matrimonio

Gli Stati Parti si impegnano affinchè donne e uomini godano degli stessi diritti nel matrimonio e siano considerati come partner sullo stesso identico livello.
L’articolo, tra l’altro, prevede che l’età minima per sposarsi per una donna sia 18 anni e che nessun matrimonio può avere luogo senza il pieno e libero consenso di entrambe le parti.

Articolo VII
Separazione, divorzio e annullamento del matrimonio

Gli Stai Parti si impegnano affinchè uomini e donne godano degli stessi diritti in caso di divorzio o annullamento del matrimonio e che le pratiche siano regolate da appropriata legislazione.

Articolo VIII
Accesso alla giustizia e uguale protezione di fronte alla legge

L’articolo assicura che uomini e donne sono uguali di fronte alla legge e che hanno diritto alla stessa tutela e agli stessi privilegi in ambito giudiziario.

Articolo IX
Diritto di partecipazione alla vita politica e ai processi decisionali

Gli Stati Parti si impegnano affinchè le donne possano partecipare alla vita politica e organizzativa con le stesse possibilità e gli stessi diritti degli uomini.
Le donne possono partecipare ad ogni elezione senza nessun tipo di esclusione e deve essere garantita loro la possibilità di intervenire negli aspetti decisionali e governatavi a qualsiasi livello e con ogni libertà.

Articolo X
Diritto alla pace

Le donne hanno il diritto di poter condurre un’esistenza pacifica e il diritto di poter promuovere e mantenere la pace.

Articolo XI
Protezione della donna nei conflitti armati

Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare il rispetto delle leggi internazionali in ambito umanitario applicabili durante i conflitti armati che colpiscono anche la popolazione, in particolare le donne.

Articolo XII
Diritto all’istruzione e formazione

Gli Stati Parti si impegnano perchè le opportunità di accesso alla sfera della formazione e dell’istruzione siano garantite per ogni donna.
Si impegnano anche ad eliminare ogni forma di stereotipo negativo che giustifica forme discriminatorie nei testi scolastici, nei media e nella comunicazione.

Articolo XIII
Diritti di cittadinanza sociale ed economica

Gli Stati Parti prendono l’impegno di garantire per ogni donna uguali opportunità nel mondo del lavoro, negli avanzamenti di carriera e nella possibilità di essere imprenditrici.
Per questo devono essere promossi l’equità nell’accesso all’impiego, il diritto ad un equo sistema di remunerazione tra uomini e donne, devono essere incrementate condizioni favorevoli perchè ogni donna possa lavorare e deve essere assicurata la libertà di scegliere l’occupazione che si desidera.
Devono essere garantite condizioni di lavoro con adeguate assicurazioni per il periodo di maternità e un equo sistema di applicazione delle tasse sul lavoro.

Articolo XIV
Salute e diritti nella salute riproduttiva

Il diritto di salute di ogni donna deve esser riconosciuto in tutti i suoi aspetti.
Le donne hanno il diritto di controllare la loro fertilità, di poter scegliere se avere un bambino o meno, con quale frequenza e quale numero.
Alle donne deve essere garantito il diritto di scegliere qualsiasi metodo contraccettivo.
Gli Stati membri devono preoccuparsi di fornire servizi sanitari adeguati, per ogni fascia della popolazione e accessibili, prevedendo programmi informativi e formativi per tutte le donne, specialmente per quelle che vivono più isolate nelle aree rurali.

Articolo XV
Diritto alla sicurezza alimentare

Gli Stati Parti devono assicurare ad ogni donna il diritto alla nutrizione e a un’adeguata disponibilità di cibo.
In particolare deve essere garantito l’accesso a fonti di acqua potabile e la possibilità di conservare gli alimenti in sicurezza.

Articolo XVI
Diritto ad alloggi adeguati

Le donne devono avere il diritto e le stesse possibilità di vivere in alloggi confortevoli, in condizioni accettabili e in un ambiente circostante salubre.

Articolo XVII
Diritto ad un contesto culturale positivo

Ogni donna deve avere il diritto a vivere in un contesto sociale e culturale positivo e di potervi partecipare a tutti i livelli. Gli Stati Parti devono favorire la partecipazione femminile nella politiche culturali a qualsiasi stadio.

Articolo XVIII
Diritto ad un ambiente sano e sostenibile

Le donne devono avere il diritto di vivere in un ambiente salubre in cui l’uso delle risorse naturali deve essere incoraggiato.
La ricerca e gli investimenti nelle energie rinnovabili e nelle nuove tecnologie deve essere promosso e incoraggiato.

Articolo XIX
Diritto ad uno sviluppo sostenibile

Le donne devono avere il diritto a partecipare e a contribuire ad uno sviluppo sostenibile.
A tal fine gli Stati Parti devono garantire la prospettiva di genere nello pianificazione dello sviluppo nazionale e la piena partecipazione della figura femminile in tutti i livelli di valutazione, implementazione e sviluppo di politiche attive e programmi in ambito ambientale.

Articolo XX
Diritti delle vedove

Gli Stati Parti devono garantire le adeguate misure legali affinchè le vedove possano godere di ogni diritto, non siano soggette a trattamenti umilianti e possano risposarsi con la persona che desiderano.

Articolo XXI
Diritto all’ereditarietà

Le donne rimaste vedove hanno il diritto ad un’equa ridistribuzione delle proprietà de marito e hanno il diritto a vivere nella casa coniugale.
A uomini e donne deve essere garantito il diritto di ereditare – con le stesse possibilità – , le proprietà dei genitori.

Articolo XXII
Protezione speciale per le donne anziane

Gli Stati Parti si impegnano affinchè verso le donne più anziane siano prese le adeguate misure di tutela e protezione proporzionalmente alle loro esigenze economiche e sociali e che sia loro garantito il diritto ad una vita pacifica, libera dalle discriminazioni e che siano trattate con rispetto e dignità.

Articolo XXIII
Protezione speciale per le donne con disabilità

Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare la protezione di donne con disabilità e a prendere specifiche misure commisurate ai loro bisogni per facilitarne l’accesso al lavoro, alla formazione e alla partecipazione alla vita politica. Si impegnano a proteggerle da ogni forma di discriminazione e abuso basato sulla loro condizione.

Articolo XXIV
Protezione speciale per donne in stato di bisogno

Gli Stati Parti si impegnano a proteggere e a garantire la vita in un ambiente sano per le donne che vivono in condizioni di povertà o vivono in gruppi più marginalizzati.

Articolo XXV
Garanzie

Gli Stati Parti si impegnano a garantire le più adeguate misure di risarcimento e compensazione per le donne i cui diritti sono stati violati attraverso la valutazione ed il supporto di autorità giudiziarie, amministrative e legislative competenti in materia.

Articolo XXVI
Attuazione e monitoraggio

Gli Stati Parti devono impegnarsi ad adottare e mettere in pratica gli articoli del Protocollo a livello nazionale attraverso le adeguate misure legislative ed economiche sforzandosi nel trovare le sorse per mettere in pratica quanto stabilito.

Articolo XXVII
Interpretazione

Sarà la Corte Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli ad occuparsi delle questioni interpretative derivanti dall’applicazione o dell’attuazione del Protocollo.

Articolo XXVIII
Firma, ratifica, accessione

Tutti gli Stati Parti hanno la libertà di firmare, ratificare e applicare il Protocollo secondo le proprie procedure costituzionali.

Articolo XXIX
Entrata in vigore

Il Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica che per ciascuno stato Membro corrisponde con la data del deposito dello strumento di accessione.

Articolo XXX
Emendamenti e revisioni

Ogni Stato Parte è libero di presentare proposte per la revisione o l’emendamento del Protocollo che possono essere adottate dall’assemblea a maggioranza semplice.

Articolo XXXI
Valore del protocollo

Il protocollo non impedisce in alcuna maniera che gli Stati Parti possano adottare misure più favorevoli per la condizione delle donne.

Articolo XXXII
Norme transitorie

Le questioni interpretative derivanti dall’attuazione o dall’applicazione del Protocollo, in attesa della istituzione della Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, sono di competenza della Commissione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli.

Maputo Protocol

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